Seggiolini e dispositivi anti-abbandono bambini, la legge in Italia

Seggiolini e dispositivi anti-abbandono bambini, la legge in Italia

La recente tragedia della bimba romana morta dopo essere rimasta in auto per ore ha riacceso le luci sulle norme relative alla sicurezza dei più piccoli

di Redazione

09.06.2023 ( Aggiornata il 09.06.2023 09:23 )

La tragica notizia di Stella, la bambina morta a Roma dopo essere stata abbandonata in auto per ore, ha fatto riemergere il dibattito sui seggiolini e i dispositivi anti-abbandono dei bambini. L'apposita legge infatti era stata approvata il 1° luglio 2018, per entrare in vigore il 7 novembre 2019, proprio per evitare tragedie come quella avvenuta recentemente nella Capitale. Ci sembra dunque utile ricordare le informazioni fondamentali di questa norma.

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Seggiolini e dispositivi anti-abbandono: le informazioni fondamentali

I bambini coperti dalla legge sono tutti coloro da 0 a 4 anni di età, ma coinvolge anche chi viaggia con i suddetti bimbi. I dispositivi sono obbligatori su auto, autocarri e camion con targa italiana condotti da residenti in Italia o da residenti all'estero, ma anche veicoli con targa estera su un veicolo guidato da residenti in Italia.
I dispositivi anti-abbandono possono essere: integrati nel veicolo, ovvero le auto possono essere dotate di dispositivi che segnalano la presenza del bambino; integrati nel seggiolino, senza bisogno di accessori dato che il seggiolino già rileva la presenza o meno del bambino; indipendenti, quelli più diffusi, che nella maggior parte dei casi sono sensori da installare sotto la seduta del seggiolino che rilevano la presenza del bambino.
II dispositivo anti-abbandono deve segnalare l'abbandono di un bambino di età inferiore a 4 anni, sul veicolo sul quale è trasportato, da parte del conducente del veicolo stesso mediante l'attivazione di un allarme; il dispositivo deve essere in grado di attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo; al momento dell'attivazione, il dispositivo deve dare un segnale di conferma al conducente; nel caso in cui il dispositivo rilevi la necessità di dare un allarme, quest'ultimo deve attirare l'attenzione del conducente tempestivamente attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici percepibili all'interno o all'esterno del veicolo; se alimentato da batteria, il dispositivo deve essere in grado di segnalare al conducente livelli bassi di carica rimanente; i dispositivi anti-abbandono possono essere dotati di un sistema di comunicazione automatico per l'invio, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, di messaggi o chiamate.

Cosa si rischia se non si utilizzano

Chi non rispetta l'obbligo di utilizzo rischia una multa da 81 a 326 euro. Nel caso di recidiva entro due anni, è prevista anche la sospensione della patente da 15 a 60 giorni.

Possibili zone grigie

Gli equivoci sull'interpretazione delle norme possono nascere sui dispositivi che richiedono un intervento attivo da parte del conducente, ad esempio l'attivazione del Bluetooth sul proprio smartphone per ricevere gli allarmi. Ma anche sui dispositivi accessori sulla seduta che aumentano l'altezza del bambino e, di conseguenza, modificano le caratteristiche di sicurezza dei seggiolini originariamente omologati in base all'altezza specifica del piccolo. 

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