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Multe all'estero: l'inchiesta "senza frontiere"

Solo sino a pochi anni fa, la targa straniera permetteva di viaggiare con meno patemi d’animo nei confronti delle possibili contravvenzioni. A meno di essere fermati dalla polizia o comunque dalle autorità locali, un eccesso di velocità o persino un passaggio con il semaforo rosso non potevano essere materialmente sanzionati con una contravvenzione agli automobilisti con targa straniera.La situazione è tuttavia completamente cambiata all’interno dei Paesi della UE con l’introduzione di una direttiva, approvata con Decreto Legge anche in Italia, che permette di sanzionare gli automobilisti stranieri colpevoli di avere commesso infrazioni particolarmente gravi.

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L’accordo Cross Border

La direttiva UE 2015/413 vieta di fatto di poter ignorare le multe provenienti dall’estero grazie ad un accordo di reciprocità che è stato definito Cross Border. Secondo essa sono però passibili di contravvenzione all’automobilista straniero solo alcune infrazioni, considerate le più pericolose ai fini della sicurezza su strada. Nell’ordine, oltre all’immancabile eccesso di velocità, ci sono: mancato uso delle cinture di sicurezza, passaggio con il semaforo rosso o altro segnale di fermata, guida in stato di ebbrezza o influenza di droghe, marcia su corsie vietate, mancanza del casco in moto, uso del telefono cellulare o altri dispositivi durante la guida. Per buona fortuna (si fa per dire…) dei contravventori, non possono essere applicate sanzioni accessorie all’automobilista straniero. Quindi nessuna decurtazione dei punti sulla patente o, peggio, sospensione della stessa.

Facile risalire al proprietario

La direttiva Cross Border ha efficacia in tutte le 27 nazioni dell’Unione Europea (non più nel Regno Unito, come ben sappiamo per la Brexit) grazie a un accordo tra gli organi della stessa UE e la rete continentale delle Polizie Stradali. Grazie allo scambio di informazioni e alla messa in comune dei dati relativi ai veicoli immatricolati è ora dunque facile risalire al proprietario del mezzo con cui è stata commessa una delle infrazioni descritte più sopra. Una volta individuato il proprietario del veicolo, l’organo di polizia della nazione nella quale è stata commessa l’infrazione deve comunicare, nella lingua del Paese di immatricolazione dello stesso, i termini di quest’ultima. Ossia il tipo di infrazione, data e ora in cui è stata commessa, ammontare della sanzione e infine dati dell’eventuale dispositivo di accertamento utilizzato, dal rilevatore di velocità al semaforo con apparecchiatura fotografica integrata.

Contravvenzioni via posta

L’avviso di contravvenzione si riceve via posta. E, in base alle leggi della nazione di appartenenza dell’organo di polizia che lo emette, è considerata valida anche la spedizione tramite posta ordinaria e non raccomandata come avviene in Italia. Il modulo di risposta allegato permette di accettare la sanzione confermando di avere commesso l’infrazione, indicare le generalità dell’eventuale guidatore al volante se non è il proprietario della vettura e, ancora, contestare entro la scadenza comunicata la contravvenzione presso l’autorità competente, indicata nella lettera di avviso. Il pagamento della sanzione deve essere effettuato tramite bonifico dal conto corrente dell’intestatario della notifica. Non sono accettati versamenti da parte di terze persone e, ovviamente, le specifiche del bonifico bancario devono contenere il numero del verbale di contravvenzione.

Conseguenze al mancato pagamento

Come è logico, la tentazione di ignorare l’avviso di contravvenzione è forte. Esiste in effetti la possibilità che le autorità straniere non insistano con la pratica, ma c’è la forte probabilità che invece si rivolgano alla Corte d’Appello competente in Italia. Nel primo caso, non è peraltro da escludere che il trasgressore si veda applicata la sanzione in caso di ritorno nella nazione interessata. Nel secondo, una volta ricevuto il verbale, la Corte d’Appello può facilmente riconoscere come valida la sanzione utilizzando un ufficiale giudiziario per riscuotere la somma dovuta per la contravvenzione. In questo caso, il contravventore riceverà una notifica in busta verde per essere informato del fatto che la Corte d’Appello del tribunale competente in base alla residenza procederà penalmente nei suoi confronti. Per le multe all’estero esistono comunque dei termini di prescrizione, con tempi variabili a seconda della nazione interessata.

Attenzione anche in Svizzera

Pure se non fa parte dell’Unione Europea, la Svizzera rimane una delle nazioni meno consigliabili all’interno della quale commettere un’infrazione al volante. Le multe sono pesantissime anche per pochissimi chilometri orari di mancato rispetto del limite di velocità. Le autorità svizzere hanno accesso ai dati dei veicoli italiani per lo stesso principio di reciprocità che regola le nazioni della UE. Una volta inviato il verbale, le autorità svizzere richiedono le generalità di chi ha commesso l’infrazione. In caso di mancata risposta, la polizia locale si rivolge a quella italiana con il compito di identificare il responsabile della contravvenzione. Rifiutandosi di pagare, il rischio è quello di una denuncia penale con possibilità ci convocazione all’autorità giudiziaria e di mandato di arresto sul suolo svizzero.

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